NARRATIVA DEL 1831

Dall’ atto  del 31 ottobre 1831 pel notaro Francesco  Padricelli

 

 

 

 

Decreto del 16 ottobre 1832.

FERDINANDO Il ecc. Veduto ecc.

Art. I° - Accordiamo il nostro beneplacito al Ritiro delle donzelle in Frattamaggiore per l’accettazione delle donazioni eseguite in favor suo da Monsignor D. Michelarcangelo Lupoli Arcivescovo di Salerno, e dal di lui fratello Parroco D. Sossio Lupoli con atto  del 31 ottobre 1831 pel notaro Francesco  Padricelli e coi patti nel medesimo apposti.

 

 

Come il fu D. Francesco Capasso col di lui testamento del dì 14 Marzo 1784, epoca anteriore al registro, ro­gato per gli atti del fu Notar Fabio Piscopo di Napoli, col quale ordinò che la sua casa di abitazione una con l’adiacente giardino servita fosse dopo la di lui morte alla formazione di un ritiro per le donzelle povere di questo Comune, e chiamò esecutore testamentario il fu Rev.mo Sac. D. Vincenzo Lupoli, che di poi fu Vescovo di Telese. Per mancanza di dotazione non vi fu dopo la morte dell’esecu­tore chi avesse voluto addossarsi il peso di istallare un tale Stabilimento, nè tampoco quindi si ebbe cura del locale, che lasciato in abbandono fino aI 1802 venne a deteriorarsi, ed in molte parti era prossimo a crollare.

Ciò mosse la pietà dei Sacerdoti D. Domenico Niglio, attualmente Canonico della Chiesa Cattedrale di Aversa, D. Sossio Lupoli Parroco di questo Comune e D. Francesco Durante a riparare ad un tal male, onde non perdere con le rovine delle fabbriche anche la speranza di avere un rico­vero per le orfane del luogo. Essi dunque, col mezzo anche delle sov­venzioni avute dalla carità dei fedeli, cercarono alla meglio di far riattare le parti più rovinose dell’edificio, e vi introdussero cinque orfane.

Nel 1810 era il numero delle dette orfane arrivato a dieci, e passato il Canonico D. Domenico Niglio alla residenza di Aversa, tutto il peso piombò sul mentovato Parroco Sig. D. Sossio Lupoli. Costui dunque, pria da se solo, e di poi unitamente tanto al prelodato di lui germano Monsignor D. Miche­larcangelo Lupoli Arcivescovo di Conza, ora di Salerno, che all’altro defunto germano Ill.mo e Rev.mo Monsignor D. Raffaele Lupoli Vescovo di Larino, pensò di restaurare interamente, e riordinare il locale additato, provvederlo di tutto il necessario e stabilirvi le arti, per cui venne fra l’altro fornito di diversi telai. Ingrandito così l’enunciato sta­bilimento, nel pensiero di farlo ser­vire anche all’educazione delle fi­gliuole di non ignobile condizione, si affrettò di implorare la sovrana approvazione, che venne data col Real Decreto di sopra accennato. Dietro la surriferita approvazione, raddoppiatasi la cura e lo zelo del Parroco suddetto, tanto egli, quanto­chè gli enunciati suoi germani Ill.mo Monsignor D. Michelarcangelo e Mon­signor D. Raffaele, cospirando allo stesso fine, volendo badare alla de­cenza e prosperità dello stabilimento, e considerando che servir dovendo lo stesso per Conservatorio destinato alla educazione delle figliuole di civile condizione, gli era necessario di una Chiesa pubblica, onde gli esercizi di pietà avessero potuto farsi in modo conveniente, e da servire di esempio ai fedeli, per maggior culto e gloria del Signore pensarono di costruire dalle fondamenta la Chiesa suddetta, comechè quel locale ne fosse  mancante, e di fornirla di tutti gli arredi ed utensili sacri corrispondenti.

A di loro spese adunque venne la Chiesa costruita e corredata di tutto il bisognevole. Èvvi sulla porta di ingresso lo stemma della di loro famiglia. Una sepoltura di famiglia si è formata al di dentro della detta Chiesa; ed una iscrizione che ricorda le virtù del defunto Monsignor D. Raffaele Lupoli Vescovo di Larino mostra del pari che con somma pietà concorse anche lo stesso alla costruzione e donazione della chiesa. L’importo del danaro per l’ogget­to erogato ammonta a ducati duemi­la seicento diciassette e grana sessanta. Il dettaglio è il seguente [...] Volendo intanto essi Ecc.mi Mon­signori di Salerno e Parroco D. Sosio Lupoli badare alla cautela e vantag­gio del detto Stabilimento, e perché in avvenire non possa lo stesso aver molestia alcuna, di piena e libera loro volontà hanno irrevocabilmente donato, come col presente istrumento di donazione tra vivi donano irrevocabilmente allo Stabilimento additato  la anzidetta Chiesa de novo costruita una con tutti gli arredi ed utensili sacri descritti, nonchè le stanze formate per l’educandato delle figliuole di civil nascimento, trasfondono nell’accennato Stabilimento ogni di lor dritto e ragione, e da ora si spogliano del di lor dominio: soggettano però tal donazione alle seguenti condizioni.

Art. 1° - E’ vietata la permutazione ed alienazione di tutti gli argenti e sacre suppellettili di sopra descritte.

Art. 2° - In qualunque caso di soppressione dello stabilimento addi­tato o che lo stesso per qualsiasi motivo  andasse a chiudersi, la Chiesa colla Sacrestia e Coro apparterranno ad essi donanti, ai loro eredi e successori, una con tutti gli arredi ed oggetti sacri di sopra designati. Si riguarderà la Chiesa come Gentilizia della Famiglia di essi donanti, che dovrà mantenerla aperta per dar gloria al Signore e comodità al pubblico, e gli arredi, gli argenti ed utensili Sacri tutti non dovranno amuoversi dall’uso della detta Chiesa, pel quale da ora espressamente si destinano. Quindi le chiavi della Chiesa suddetta saranno in tal caso conservate dai donanti e di loro eredi, e sarà a di loro cura la conservazione di detti argenti e Sacri arredi, come a loro peso il mantenimento  della Chiesa indicata.

Art. 3° - Lo stabilimento  additato dovrà sempre tenere una figliola a piazza franca della discendenza in infinito ed in perpetuo del germano di essi donanti signor D. Angelo Lupoli.

Art. 40 - Con ciò non s’intende fatta derogazione alcuna al peso degli anniversari fissati di già nelle Regole so­vranamente approvate, quali anniver­sari dovranno esattamente adempiersi.

Le mentovate Suor Maria Gcsu­alda Rinaldo, Suor Caterina Ramondino e Suor Angela Teresa Capuano accettano nelle qualità spiegate la donazione suddetta, una con tutte le condizioni apposte, e, grate alla pietà dei donanti, a nome dello stabilimento surriferito si obbligano di eseguire quanto con le dette condizioni è stato imposto, e di non contravvenirvi sotto qualunque causa, pretesto o colore, salvo sempre il Regio assenso impe­trando come per dritto”